Sono passati due mesi dall’entrata in vigore della nuova norma che regolamenta la responsabilità degli operatori sanitari, meglio conosciuta come Legge Gelli (Legge n. 24/2017), ed affiorano numerosi i dubbi e le perplessità sulle diverse novità introdotte.
Il nuovo testo legislativo rinnova le tematiche riguardanti la sicurezza delle cure e il Risk Management. Sono riformati anche la responsabilità civile, penale ed amministrativa della struttura medica e dell’esercente la professione sanitaria, con i conseguenti obblighi di assicurazione. Vengono, inoltre, introdotte figure nuove quali ad esempio il tentativo obbligatorio di conciliazione, i limiti all’azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico, la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice.
La prima innovazione è data dalla nuova concezione di Risk Management, questa va a rafforzare il rapporto tra la responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità del professionista.
E’ pacifico che, nel caso l’esercente la professione sanitaria provochi un danno al paziente, ne risponderà in prima persona. Inoltre, in forza del rapporto organico che lega il professionista all’ente, anche la struttura sanitaria sarà tenuta al risarcimento del danno. Tale rapporto è rafforzato nel caso di strutture pubbliche da quanto previsto dall’art. 28 della Costituzione: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici“.
In forza dei nuovi articoli 1 e 7 la struttura sanitaria sarà ritenuta responsabile contrattualmente, sia per le omissioni derivanti dal rapporto diretto con il paziente sia per l’operato del personale dipendente.
Sotto questa prospettiva della responsabilità, si introduce una visione diversa della struttura sanitaria, che viene intesa come un “unicum” dato dall’interazione tra tecnologie, struttura organizzata e persone. L’idea che ha guidato il nostro legislatore è basata sul fatto che l’errore non può essere analizzato in maniera isolata, ma deve essere calato nella realtà in cui esso è stato posto in essere, attraverso la valutazione di tutti i fattori sistemici.
L’obiettivo della Legge Gelli è, dunque, quello di introdurre nelle strutture un modello di Risk Management che agisca secondo un approccio sistemico capace di introdurre meccanismi di controllo per la prevenzione dell’errore umano. Il legislatore propone un sistema che è capace di anticipare i rischi individuando le situazione di pericolo presunto e conseguentemente prevedendo delle procedure e delle pratiche controllate. Tale sistema potrà, inoltre, assicurare al paziente le giuste cure che rispondano ai criteri dettati dal rapporto costi-benefici.
In secondo luogo, un sistema di controllo del rischio così inteso renderà finalmente gli ospedali assicurabili così che siano in grado di adempiere allo stesso obbligo di assicurazione imposto dalla legge in commento. La nuova legge porta delle novità importanti anche per quel che riguarda gli aspetti assicurativi degli ospedali. Fino ad oggi, infatti, a causa di sistemi del controllo del rischio inesistenti, le compagnie assicurative si sono sempre rifiutate di erogare polizze agli ospedali, se non a prezzi impossibili da sostenere. Adeguandosi alle nuove norme, invece, gli ospedali potranno sperare di accedere a costi di assicurazione ben più accessibili.
*Avvocata, laureata presso l’Università Cattolica di Milano. Abilitata presso la Corte d’Appello di Venezia, è attualmente iscritta all’Ordine degli avvocati di Lecce. Ha maturato competenze in diritto societario, compliance aziendale, modelli organizzativi e contrattualistica nazionale ed internazionale attraverso corsi di studi post laurea ed un master in Italia e all’estero. Ad oggi svolge la sua professione tra la Sicilia e la Puglia, collabora con diverse aziende private per la gestione e l’implementazione del loro business. Parla perfettamente l’inglese e lo spagnolo.