Leges artis e Linee guida: analisi delle convergenze e delle contraddizioni

di Claudia Lo Curto*

 Abbiamo già analizzato la nuova concezione di Risk managment introdotta dalla Legge Gelli. Ora esamineremo un’ulteriore novità data dagli articoli 5, 6 e 7 sulla funzione delle Linee Guida. La Legge Balducci aveva già introdotto, in maniera  approssimativa e poco chiara, tali strumenti come mezzo di esclusione della punibilità. Gli articoli sopra citati cercano, in certo qual modo, di fare chiarezza sulla funzione delle Linee Guida e delle Buone Pratiche.

Partiamo dalle previsioni degli articoli 6 e 7. Quest’ultimo prevede che, nel caso di responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, il giudice “nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta […] ai sensi dell’art. 5 della presente legge”, in altri termini l’osservanza delle Linee Guida è strumento di determinazione del quantum del risarcimento. Con riferimento alla responsabilità penale, invece, l’articolo 6 al comma 2 impone l’esclusione di punibilità dell’esercente la professione sanitaria nel caso in cui “l’evento si sia verificato a causa di imperizia”.

Individuate le funzioni attribuite alle Linee Guida e le Buone Pratiche, è opportuno soffermarsi sulla specificazione di cosa realmente sono. L’articolo 5, infatti, determina la loro organizzazione ma non si preoccupa di darne una definizione. Pertanto, sembra necessario determinare il contenuto delle Linee Guida e delle Buone Pratiche affinché il professionista possa sapere come comportarsi.

Secondo la Giurisprudenza, le Linee Guida sono “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche” (Cass. pen. Sez. IV sent. 11 maggio 2016 n. 23283). La loro funzione è, dunque, quella di uniformare l’attività clinica in maniera oggettiva al fine di evitare la soggettivazione incontrollata dell’arte medica. Esse sono caratterizzate dall’impossibilità di coprire ogni settore della medicina e di prevedere ogni singolo caso. Inoltre, non sempre la struttura sanitaria e le risorse a disposizione dell’operatore consentono l’applicazione delle linee guida al caso di specie. Per tali ragioni sono da considerarsi delle raccomandazioni che il medico o l’operatore sanitario può decidere di ottemperare in relazione al caso concreto.

Meno chiara è la definizione di Buone Pratiche, è possibile individuarne due tipologie; le Buone Pratiche per la sicurezza e le Buone Pratiche clinico-assistenziali. Le prime avendo carattere meramente organizzativo finalizzate alla sicurezza, come ad esempio il chek-up pre operatorio, sono obbligatorie e vincolanti per l’operatore. Al contrario le Buone Pratiche clinico-assistenziali sono valutazioni attuate in base alle pertinenti evidenze scientifiche, che valutano la forza delle evidenze dei rischi e dei benefici dell’eventuale trattamento sul paziente in considerazione e che rappresentano il primo stadio per la determinazione delle future Linee Guida, esse quindi non posso essere vincolanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, è utile analizzare gli effetti degli articoli 5, 6 e 7 sulla realtà. In primo luogo, la previsione della condotta conforme alle Linee Guida, quale condizione di esclusività della punibilità penale, non è affatto scongiurante del pericolo che il medico ricada in un atteggiamento di medicina difensiva, condotta che comporta dei costi esorbitanti per la sanità e che non è per nulla vantaggiosa per il paziente. Infatti, con lo scopo di ottenere l’impunibilità, l’operatore sarà portato a seguire le Linee Guida anche quando non è necessario.

Per scongiurare tale condotta dell’operatore sanitario, il Giudice sarà portato a valutare caso per caso l’opportunità dell’applicazione delle Linee Guida e delle Buone Pratiche. Conseguentemente, il medico che ha seguito le Linee Guida in maniera non opportuna potrà essere ritenuto responsabile. In tal caso però sorge un dubbio in merito al rapporto tra Linee Guida e Leges Artis. Fino ad oggi vi era identità tra le due figure, pertanto, in ossequio a quanto previsto dalla legge, il medico che seguiva la Leges Artis non poteva essere ritenuto responsabile. Con la nuova legge questa identità sembra scardinata e, quindi, ci si chiede quale sarà la nuova definizione di Leges Artis ed il rapporto con le Linee Guida.

Nonostante i dubbi ed il tenore del testo legislativo, sembra chiaro che il rispetto delle Linee Guida non elimini totalmente la possibilità di un responsabilità penale. È bene sottolineare che, anche nel caso in cui si verificasse la condizione di esclusione di punibilità, questa non escluderebbe la responsabilità civile ed il contenzioso che ne deriverebbe.

Rimaniamo in attesa dell’attuazione della nuova Legge e della conseguente Giurisprudenza fiduciosi che i dubbi irrisolti avranno presto una risposta.

*Avvocata, laureata presso l’Università Cattolica di Milano. Abilitata presso la Corte d’Appello di Venezia, è attualmente iscritta all’Ordine degli avvocati di Lecce. Ha maturato competenze in diritto societario, compliance aziendale, modelli organizzativi e contrattualistica nazionale ed internazionale attraverso corsi di studi post laurea ed un master in Italia e all’estero. Ad oggi svolge la sua professione tra la Sicilia e la Puglia, collabora con diverse aziende private per la gestione e l’implementazione del loro business. Parla perfettamente l’inglese e lo spagnolo.